Statuto dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Teramo
COSTITUZIONE E FINALITA’
ARTICOLO 1. Denominazione
e scopi
1.1
- Si costituisce fra i
Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto
un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI TERAMO” in breve di seguito indicata nel
presente statuto anche come "Unione”.
1.2
- L’Unione, che non ha
fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori
Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i
problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto
l’avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con
tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il
suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE
NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui
di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone
statuto, finalità, disposizione e direttive.
1.3
- L’Unione locale di
TERAMO deve svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e
seguirne poi, costantemente, l’indirizzo coordinatore, demandando alla
stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti
con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.
ARTICOLO 2. Durata
2.1
- L’Unione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3. Sede
3.1 -
L’Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente
pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo
Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 4. Rapporti con
l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
4.1
- L'Unione aderisce all'Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le
finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive.
Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre
relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria
Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti
dell'Unione Nazionale.
ARTICOLO 5. Attività
5.1
- L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso le seguenti
attività :
·
organizzare
convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a
sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto
professionale tra gli associati ed i colleghi;
·
realizzare
iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la
professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti
privati e pubblici di ogni tipo;
·
realizzare i
progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati
dall'assemblea;
·
promuovere e
organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della
professione;
·
promuovere
azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e
professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi
l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio degli associati;
·
aderire ad
iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed
internazionale;
·
partecipare ad
associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa
categoria professionale;
·
realizzare
qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione.
ARTICOLO 6 - Patrimonio
6.1 -
Il patrimonio dell’Unione è composto:
- dalle quote sociali;
- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie.
6.2 -
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa
dell'associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio
dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 7 - Associati
7.1
- Dell’Unione possono far parte i Commercialisti iscritti nella sezione
A dell’Albo ed i praticanti iscritti nell’apposito Registro dei
Praticanti.
7.2
- L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti,
Associati Praticanti e Associati Onorari, i quali tutti
all’atto dell’iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le
norme del presente statuto.
7.3
- Sono Associati Effettivi i Commercialisti iscritti alla
sezione A, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto
quarantatre anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto
di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche
dell’Unione.
7.4
- Sono Associati Aderenti i Commercialisti iscritti nella
sezione A dell’albo che abbiano superato i limiti di età previsti per
essere considerati Effettivi ai sensi dell’art. 7.3 del presente Statuto
e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi
dell'associazione nonché gli iscritti della sezione B dell’Albo. Gli
Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono
ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del
Collegio dei Probiviri dell’Unione.
7.5
- Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito
Registro dei praticanti. Gli Associati Praticanti potranno eleggere,
qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci
iscritti, nell’ambito della propria categoria d’associati, un
rappresentante comune che partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo con funzionalità consultive e senza diritto di voto. Il
rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all’atto
della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere
sostituito. Egli decade, comunque, automaticamente alla conclusione del
mandato del Consiglio Direttivo in carica.
7.6
- Con delibera della Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo,
possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari
coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a
favore dei Giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare
all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire
cariche elettive.
7.7
- Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti pagano una quota
annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio
Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo
dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio
Direttivo.
7.8
- Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né
rivalutabili.
ARTICOLO 8.
Dimissioni ed Espulsioni
8.1
- Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e
Praticanti, gli Associati che daranno le dimissioni od abbandoneranno la
professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno
la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e
comunque entro l’anno finanziario successivo.
8.2
- Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente
lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di
mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione
di un Associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per
avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata
all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al
Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.
ARTICOLO 9. Organi
dell’Unione
9.1
- Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:
-
l’Assemblea generale degli
Associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
la Commissione di Studio;
-
il Comitato Consultivo;
-
il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 10. Assemblea
Generale degli Associati
10.1
- L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni
altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o
che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne
chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.
10.2
- L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea,
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del
Consiglio Direttivo,
salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 in caso di modifiche
dello Statuto,
delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti
questioni:
·
nomina dei membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
·
approvazione del
Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile
di ogni anno;
·
ogni questione ad essa
sottoposta dal Consiglio Direttivo.
10.3
– L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno
1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa
deve essere convocata a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica almeno
8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella
lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la
data della eventuale seconda convocazione.
10.4
- Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all’Assemblea
Generale degli Iscritti.
10.5
- Hanno diritto al voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col
versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi
all’Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio
Direttivo locale.
10.6
- Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque)
giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e
firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al
voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che
per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il
Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto e
riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione
dell’Assemblea.
ARTICOLO 11. Consiglio
Direttivo
11.1
- Il Consiglio Direttivo è composto da:
§
un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un
Responsabile della Commissione Studio, eletti tra i soli Associati
Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di 3
(tre), tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai
quarantatre anni;
§
un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza
diritto di voto, eletto dagli Associati Praticanti (ai sensi
dell’art. 7.5 del presente Statuto), qualora la loro rappresentanza sia
qualificata in almeno 10 (dieci) iscritti.
11.2
- Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del
Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono
incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in
altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a
quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione
di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed
inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all’atto della nomina.
L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il
mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di
componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei
Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.
11.3
- Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 (tre) anni
dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino
all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo
sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi,
qualunque sia la carica ricoperta.
11.4
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno
un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un
Responsabile della Commissione di Studio.
11.5
- Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra
volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi
membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la
validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale
quello del Presidente.
11.6 -
Il Consiglio Direttivo predispone le
esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma
di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento
dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che
autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte
constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua
assenza, da uno dei membri presenti.
11.7- Il
Consiglio Direttivo redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e
delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea.
Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle
entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data
fissata per l’assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il
quale attesterà all’assemblea la presa visione dello stesso e/o
eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla
situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché
eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli
Associati.
11.8
- L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo
in ogni circostanza; in sua assenza la
rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato
delegato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12. Commissione
di Studio
12.1
- La Commissione di Studio è l’organo incaricato di studiare i problemi
e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di
elaborare le relazioni.
12.2
- Essa è nominata ogni 3 (tre) anni dal Consiglio
Direttivo, ed è formata da 4(quattro) a 8 (otto) membri scelti tra tutti
gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile
della Commissione. Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni,
delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori.
12.3
- La commissione opera secondo un programma generale definito dal
Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l’approfondimento di
particolari questioni culturali e di categoria. Nell’ambito del
programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti
demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di
istituzione.
12.4
- La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal
Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 11.4; nel suo ambito designa
i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del
giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è
regolamentato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13. Comitato
Consultivo
13.1
- Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio
Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo. Esso è composto
dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli
ex-Presidenti dell’Unione. E’ presieduto dal Presidente in carica
pro-tempore dell’Associazione.
ARTICOLO 14. Collegio dei
Probiviri
14.1
- Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri,
è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai
sensi dell’art.10.2) e per la stessa durata di questo; eserciterà
funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione.
Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25
(venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico
in luogo dell’Organo collegiale.
14.2
- L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei
Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito
dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.
14.3
- Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza
proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere
qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti
e inappellabili.
14.4
- Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al
Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del
Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a
riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Unione delle decisioni
prese.
ARTICOLO 15. Cooptazione
15.1
- Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri
del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei
Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i
nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso
originario triennio.
ARTICOLO 16. Disposizioni
varie
16.1- Le cariche
dell'Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l'Assemblea può tuttavia,
in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per
i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di
Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le
modalità.
16.2 -
Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è
vietata.
ARTICOLO 17. Modifiche
dello Statuto
17.1
- Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che
attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati
convocata a tale scopo.
17.2
- La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole
di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi
diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto
intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi
qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva
ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle
prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle
dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è
altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad
acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o
modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di
accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in
qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta
Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Teramo, 9 maggio 2008
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